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LEGGE 9 luglio 1957, n. 600

Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1970)
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Testo in vigore dal:  14-8-1957

Art. 6


È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 750 milioni, da versare all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e
la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, distinta come segue:
a) 500 milioni, in ragione di 250 milioni per ciascuno degli
esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 per l'aumento del fondo patrimoniale di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281;
b) 250 milioni, in ragione di 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.