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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 281

Istituzione dell'Ente per la irrigazione in Puglia e in Lucania.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1974)
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Testo in vigore dal:  20-3-1974
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Art. 5


Sarà versato all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia ed in Lucania la somma di L. 500.000.000 da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento dei quali 250.000.000 da stanziarsi sull'esercizio 1946-1947 e la residua somma nell'ersercizio 1947-1948.
((2))

Una somma annua di L. 50.000.000 sarà pure versata all'Ente, a cominciare dal bilancio 1946-47 e per tre esercizi finanziari, perché provveda agli studi e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la trasformazione fondiaria. Il versamento è fatto sulla base di un annuo preventivo di spesa da presentarsi dall'Ente e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 febbraio 1974, n. 32 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, è integrato di lire 1.500 milioni".