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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 281

Istituzione dell'Ente per la irrigazione in Puglia e in Lucania.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1974)
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Testo in vigore dal:  8-5-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ritenuta la necessità di promuovere l'irrigazione e la trasformazione fondiaria nella Puglia e della Lucania, nell'interesse di quelle regioni e per l'incremento della produzione agricola nazionale;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 194, n. 98, Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, e per i lavori pubblici; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


È costituito un Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania.
L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e, per l'adempimento dei suoi fini, ha il potere di imporre contributi ai proprietari dei terreni, in proporzione del beneficio che traggono dalle attività da esso esercitate e dalle opere da esso assunte.
Per la determinazione del perimetro del territorio soggetto agli obblighi di contribuenza, per il modo di imposizione, come per le garanzie che assistono il credito per contributi e i procedimenti di riscossione dei medesimi, si applicano le norme in vigore per i contributi ai consorzi di bonifica.