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LEGGE 3 gennaio 1960, n. 3

Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1967)
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Testo in vigore dal:  12-8-1967
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, nella misura di lire 8.900.000.000, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 13 luglio 1967, n.576 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3, e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo."