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LEGGE 3 gennaio 1960, n. 3

Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1967)
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Testo in vigore dal: 12-8-1967
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i
ciechi  civili, previsto dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n.
103,  nella  misura  di  lire  8.900.000.000,  e'  elevato, a partire
dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  13  luglio  1967,  n.576 ha disposto (con l'art. 1) che "Il
contributo  annuo  dello  Stato  a  favore dell'Opera nazionale per i
ciechi  civili,  determinato  in  lire  12 miliardi e 100 milioni per
effetto  delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli 3 della legge 9
agosto  1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della
legge 3 gennaio 1960, n. 3, e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66,
e'  aumentato,  a  partire  dall'anno  finanziario  1967,  di  lire 1
miliardo."