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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 103

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

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Testo in vigore dal:  23-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, nella misura di lire 4.200.000.000, è elevato a lire 4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, a lire 5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 ed a lire 8.900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.