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LEGGE 19 luglio 1959, n. 589

Aumento, per l'esercizio finanziario 1958-59, del limite massimo della garanzia per l'assunzione, a carico dello Stato, dei rischi di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198.

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Testo in vigore dal:  25-8-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il limite massimo della garanzia, previsto dall'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, per la.
assunzione a carico dello Stato dei rischi speciali di cui all'articolo 3 della stessa legge, modificato dallo articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198, è fissato per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 150 miliardi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1959

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - DEL BO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA