Aumento, per l'esercizio finanziario 1958-59, del limite massimo
della garanzia per l'assunzione, a carico dello Stato, dei rischi di
cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato
dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198.