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LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955

Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1961)
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Testo in vigore dal:  15-1-1954

Art. 13


L'assunzione dei rischi a carico dello Stato, ai sensi della presente legge, non potrà superare 30 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55.
Qualora alla fine dell'esercizio 1953-54 l'ammontare dei rischi assunti risultasse inferiore all'importo di 30 miliardi di lire, la differenza sarà portata in aumento dell'importo previsto per l'esercizio 1954-55.
Per gli esercizi finanziari successivi, il limite massimo della garanzia di cui al primo comma è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.