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LEGGE 19 luglio 1959, n. 589

Aumento, per l'esercizio finanziario 1958-59, del limite massimo della garanzia per l'assunzione, a carico dello Stato, dei rischi di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198.

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Testo in vigore dal: 25-8-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite  massimo della garanzia, previsto dall'articolo 13 della
legge 22 dicembre 1953, n. 955, per la.
  assunzione  a  carico  dello  Stato  dei  rischi  speciali  di  cui
all'articolo  3 della stessa legge, modificato dallo articolo 2 della
legge   3   dicembre  1957,  n.  1198,  e'  fissato  per  l'esercizio
finanziario 1958-59, in lire 150 miliardi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarla e di
farla, osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 luglio 1959

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - TAMBRONI -
                                                               DEL BO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA