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LEGGE 30 giugno 1959, n. 492

Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

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Testo in vigore dal:  6-8-1959
La Camera dei deputati ed il Sanato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'art. 1 della legge 3 maggio 1955, n. 388, è effettuata anche in relazione agli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data del raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennità di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278.