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LEGGE 3 maggio 1955, n. 388

Estensione ad alcune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza dei limiti di età disposti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, ai soli effetti del trattamento di quiescenza.

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Testo in vigore dal:  2-6-1955

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali della Guardia di finanza che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente al 1 gennaio 1950 e che alla data stessa non avevano superato i limiti di età previsti per il proprio grado dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti.
Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o consegnano promozioni nell'ausiliaria o nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge 9 febbraio 1952> n. 60, nel grado rivestito
all'atto del collocamento nell'ausiliaria, o nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.