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LEGGE 9 aprile 1955, n. 278

Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente.

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Testo in vigore dal:  8-5-1955

Art. 3


Agli ufficiali in ausiliaria della Guardia di finanza compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, una indennità annua lo i a non riversibile, nella, misura stabilita dall'art. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
L'indennità è corrisposta in base al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.
Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti a titolo di stipendio, di indennità militare, di assegno integratore, di indennità sostitutiva della, razione viveri e di carovita, all'ufficiale celibe in servizio permanente, di grado uguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.