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LEGGE 9 aprile 1955, n. 278

Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente.

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Testo in vigore dal:  8-5-1955

Art. 4


L'indennità speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, è stabilita nella misura di cui all'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.