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LEGGE 10 aprile 1954, n. 113

Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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Testo in vigore dal:  27-3-2012
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Art. 68





All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art. 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio compete per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'art. 67, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

subalterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 capitani e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 maggiori e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . . L. 180.000 tenenti colonnelli e gradi corrispondenti. . . . . . . . . L. 210.000 colonnelli e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . L. 270.000 generali di brigata e gradi corrispondenti . . . . . . . . L. 360.000 generali di divisione e gradi corrispondenti . . . . . . . L. 420.000 generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. . . . . L. 480.000 generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti,
designati d'armata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000
L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.
Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento della età suddetta.
All'ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che sia cessato dal servizio permanente per età, l'indennità è, comunque, dovuta lino all'età alla quale è corrisposta all'ufficiale dell'Esercito di grado corrispondente, appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o al ruolo unico dei generali provenienti dalle predette armi, che sia cessato dal servizio permanente per la stessa causa.
L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 38 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di sei anni: essa non può, però in alcun caso superare tale somma.
Le disposizioni contenute, nel precedente comma si applicano altresì all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 38.
All'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
((22))
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AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66:
- come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera p), numero 2) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 390)) il venir meno dell'abrogazione del presente articolo;
- come modificato dall'art. 10, comma 8 lettera b), numero 1) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 30-bis)) che il presente articolo resta in vigore.