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LEGGE 17 aprile 1957, n. 287

Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  25-5-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti "autorizzazione a permutare e vendere materiali di artiglieria, automobilistici del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza", richiamate in vigore con legge 20 giugno 1956, n. 614, sono estese - per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge - anche ai materiali dei servizi automotociclistico e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1957

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MEDICI

Visto, il guardasigilli: MORO