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LEGGE 17 aprile 1957, n. 287

Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal: 25-5-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Le disposizioni contenute nella legge 27  dicembre  1953,  n.  962,
concernenti  "autorizzazione  a  permutare  e  vendere  materiali  di
artiglieria, automobilistici del genio, del commissariato,  sanitari,
navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali  dei
servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di
finanza", richiamate in vigore con legge 20 giugno 1956, n. 614, sono
estese - per due anni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge - anche  ai  materiali  dei  servizi  automotociclistico  e  di
naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai materiali
destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e  telefonici
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 17 aprile 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                            SEGNI - TAMBRONI - MEDICI 
 
Visto, il guardasigilli: MORO