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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 962

Autorizzazione a permutare o vendere materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

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Testo in vigore dal:  15-1-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.