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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 962

Autorizzazione a permutare o vendere materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

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Testo in vigore dal: 15-1-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1947,
n.  1487,  concernente  l'utilizzazione dei materiali di artiglieria,
automobilistici,    navali    ed    aeronautici   appartenenti   alle
Amministrazioni militari, e successive modificazioni, sono richiamate
in  vigore  per il periodo di un anno a partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge.