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LEGGE 20 giugno 1956, n. 614

Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

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Testo in vigore dal:  21-7-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Sono richiamate in vigore per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, dei commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1956

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO