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LEGGE 19 novembre 1956, n. 1318

Modifica dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e conseguente norma integrativa dell'art. 3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

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Testo in vigore dal:  29-11-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, già dichiarati non idonei, di ripetere l'istanza per il passaggio o per l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.
È abrogata ogni altra disposizione contraria o che, comunque, contrasti con la presente legge.