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LEGGE 19 novembre 1956, n. 1318

Modifica dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e conseguente norma integrativa dell'art. 3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

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Testo in vigore dal: 29-11-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel  termine  di  cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  e'  consentito  agli  aiutanti  delle  cancellerie e
segreterie  giudiziarie,  gia'  dichiarati  non  idonei,  di ripetere
l'istanza   per  il  passaggio  o  per  l'assunzione  nel  ruolo  dei
funzionari  delle  cancellerie  e  segreterie  giudiziarie (gruppo B)
previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.
  E'  abrogata  ogni  altra  disposizione  contraria o che, comunque,
contrasti con la presente legge.