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LEGGE 24 dicembre 1949, n. 983

Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

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Testo in vigore dal:  9-1-1950

Art. 2


Gli aiutanti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B dei dipendenti statali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per passare nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).