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LEGGE 24 dicembre 1949, n. 983

Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

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Testo in vigore dal:  9-1-1950

Art. 6


Gli aiutanti di qualsiasi grado che, invece, non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).
Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.