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LEGGE 4 febbraio 1956, n. 54

Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1959)
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Testo in vigore dal:  14-3-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro per il tesoro, la Cassa del Mezzogiorno e l'Istituto Mobiliare italiano, verrà operata la discriminazione, nell'ambito dell'unica gestione tenuta dall'Istituto Mobiliare italiano, tra i finanziamenti tratti dai fondi di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 30 luglio 1950, n. 723, e quelli di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, al fine di considerare concessi ai mutuatari in base a quest'ultima legge finanziamenti per un importo complessivo di 95,6 milioni di dollari.
I crediti di capitale ed interesse già trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 11 lettera a) della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono quelli derivanti dai finanziamenti di cui alle seguenti disposizioni legislative:
legge 21 agosto 1949, n. 730;
legge 18 aprile 1950, n. 258, art. 1;
legge 30 luglio 1950, n. 723;
legge 4 novembre 1950, n. 922.