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LEGGE 30 luglio 1950, n. 723

Utilizzo nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E.R.P. per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature.

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Testo in vigore dal:  17-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la concessione di finanziamenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature il Ministero del tesoro è autorizzato a utilizzare una somma di lire, fino al limite massimo di lire 100 miliardi, dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con la legge medesima e assegnati all'Italia.