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LEGGE 21 agosto 1949, n. 730

Norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E.R.P.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/1955)
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Testo in vigore dal:  23-7-1955
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato a favore del Ministero del tesoro l'utilizzo dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108:
a) di lire 32 miliardi per la, concessione dei finanziamenti di cui al successivo art. 2;
b) di lire 6 miliardi per gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte di Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi de successivo art. 3.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 giugno 1955, n. 538 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730, e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "la presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avrà effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730".