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LEGGE 4 febbraio 1956, n. 54

Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1959)
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Testo in vigore dal: 14-3-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  apposita  convenzione  da  stipularsi  fra  il Ministro per il
tesoro,  la  Cassa  del  Mezzogiorno e l'Istituto Mobiliare italiano,
verra'  operata  la  discriminazione, nell'ambito dell'unica gestione
tenuta  dall'Istituto  Mobiliare italiano, tra i finanziamenti tratti
dai fondi di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 30 luglio 1950,
n.  723, e quelli di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, al fine
di  considerare  concessi  ai  mutuatari in base a quest'ultima legge
finanziamenti per un importo complessivo di 95,6 milioni di dollari.
  I  crediti  di capitale ed interesse gia' trasferiti alla Cassa per
il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 11 lettera a) della legge 10 agosto
1950,  n.  646,  sono  quelli derivanti dai finanziamenti di cui alle
seguenti disposizioni legislative:
    legge 21 agosto 1949, n. 730;
    legge 18 aprile 1950, n. 258, art. 1;
    legge 30 luglio 1950, n. 723;
    legge 4 novembre 1950, n. 922.