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LEGGE 11 aprile 1953, n. 323

Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale.

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Testo in vigore dal:  26-5-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il funzionamento dell'Ufficio per il ricupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 609, ed alla legge 26 febbraio 1949, n. 82, è prorogato fino al 31 dicembre 1954.
L'Ufficio di cui al comma precedente dispone dei mezzi personali e del materiale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385.