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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 609

Integrazione del primo comma e del capoverso n. 1 dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 315, e proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico e scientifico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/1953)
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Testo in vigore dal:  9-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per gli affari esteri, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Il primo comma ed il capoverso n. 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, sono integrati come appresso:
"È costituito temporaneamente, alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, un ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, con le seguenti attribuzioni:
1) cooperare con le competenti Autorità alleate nel recupero e nella identificazione degli oggetti d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico asportato dalle truppe nemiche in ritirata, e comunque illecitamente sottratto al patrimonio artistico, bibliografico, scientifico e didattico nazionale, effettuandone la restituzione al competente organo del Ministero della pubblica istruzione".