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LEGGE 26 febbraio 1949, n. 82

Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione.

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Testo in vigore dal:  9-4-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1950.