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LEGGE 26 febbraio 1949, n. 82

Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione.

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Testo in vigore dal: 9-4-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e
del  materiale  bibliografico,  scientifico  e  didattico  di  cui ai
decreti  legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609,
e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1950.