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LEGGE 11 aprile 1953, n. 323

Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale.

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Testo in vigore dal: 26-5-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  funzionamento dell'Ufficio per il ricupero delle opere d'arte e
del  materiale  bibliografico,  scientifico  e  didattico  di  cui al
decreto   luogotenenziale   12   aprile  1946,  n.  385,  al  decreto
legislativo  16  aprile 1948, n. 609, ed alla legge 26 febbraio 1949,
n. 82, e' prorogato fino al 31 dicembre 1954.
  L'Ufficio  di cui al comma precedente dispone dei mezzi personali e
del  materiale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale
12 aprile 1946, n. 385.