stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1617

Riapertura del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti d'assicurazione e di capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/1952)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-9-1952
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È riaperto fino al 30 giugno 1952 il termine stabilito con la legge 12 dicembre 1950, n. 1105, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.
((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 agosto 1952, n. 1181 ha disposto (con l'art. 1) che "È prorogato fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la legge 7 dicembre 1951, n. 1617, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 luglio 1952.