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LEGGE 12 dicembre 1950, n. 1105

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1952)
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Testo in vigore dal:  29-1-1952
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1


È riaperto fino al 30 giugno 1951 il termine stabilito con la legge 22 dicembre 1949, n. 946, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 7 dicembre 1951, n. 1617 ha disposto (con l'art. 1) che "È riaperto fino al 30 giugno 1952 il termine stabilito con la legge 12 dicembre 1950, n. 1105, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.";
ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.