stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1617

Riapertura del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti d'assicurazione e di capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/1952)
nascondi
Testo in vigore dal: 19-9-1952
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  riaperto  fino  al  30  giugno 1952 il termine stabilito con la
legge  12  dicembre  1950,  n.  1105,  per il versamento al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati,  da  parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per  l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  2  agosto  1952, n. 1181 ha disposto (con l'art. 1) che "E'
prorogato  fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la legge
7 dicembre 1951, n. 1617, per il versamento al Fondo per l'indennita'
agli  impiegati  da  parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti
dovuti  a  norma  del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  2  ottobre  1942,  n.  1251, e per
l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2) che la predetta modifica ha
effetto dal 1 luglio 1952.