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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1181

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1953)
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Testo in vigore dal:  12-3-1953
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È prorogato fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la legge 7 dicembre 1951, n. 1617, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 10 febbraio 1953, n. 82 ha disposto (con l'art. 1) che "È prorogato fino al 30 ottobre 1953 il termine stabilito con la legge 2 agosto 1952, n. 1181, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma, del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal dal 1 gennaio 1953.