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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1181

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1953)
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Testo in vigore dal: 12-3-1953
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la
legge  7  dicembre  1951,  n.  1617,  per  il versamento al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati  da  parte  dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per  l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  10  febbraio 1953, n. 82 ha disposto (con l'art. 1) che "E'
prorogato fino al 30 ottobre 1953 il termine stabilito con la legge 2
agosto  1952,  n.  1181,  per il versamento al Fondo per l'indennita'
agli  impiegati,  da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti
dovuti  a  norma, del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  2  ottobre  1942,  n.  1251, e per
l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2) che la predetta modifica ha
effetto dal dal 1 gennaio 1953.