stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1514

Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

nascondi
Testo in vigore dal:  20-1-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato lo stanziamento di lire tre miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e dalla legge 5 settembre 1951, n. 972, concernente uno stanziamento suppletivo di due miliardi ad integrazione dei fondi suddetti.
Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1950-1951 si provvederà con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.