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LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1514

Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

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Testo in vigore dal: 20-1-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  lo stanziamento di lire tre miliardi da iscriversi
nello  stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura
e  delle  foreste,  ad  integrazione  dei fondi previsti dall'art. 12
della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la
liquidazione     dell'Ufficio    nazionale    statistico    economico
dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e dalla legge 5 settembre 1951, n. 972,
concernente   uno   stanziamento   suppletivo   di  due  miliardi  ad
integrazione dei fondi suddetti.
  Alla  copertura  dell'onere  a  carico  dell'esercizio 1950-1951 si
provvedera'  con  una  corrispondente aliquota delle maggiori entrate
recate  dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio
per l'esercizio finanziario 1950-51.