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LEGGE 5 settembre 1951, n. 972

Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

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Testo in vigore dal:  16-10-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato lo stanziamento di lire due miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.).