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LEGGE 22 febbraio 1951, n. 64

Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura.

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Testo in vigore dal:  28-2-1951

Art. 12


I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quelli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.
Alla copertura dell'onere di lire 5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate accertate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, recante variazioni allo stato di previsione della entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).