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LEGGE 20 novembre 1951, n. 1323

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1970)
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Testo in vigore dal:  26-11-1970
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, e il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460; sono ratificati con le modificazioni seguenti.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 novembre 1970 N .161 in G.U. 25/11/1970 n. 299 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonché dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennità di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge."