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LEGGE 31 marzo 1954, n. 109

Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1970)
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Testo in vigore dal:  26-11-1970
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Art. 2


L'indennità di contingenza, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, aumentata ai sensi dell'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323, prevista per i lavoratori di cui all'art. 1 della presente legge, è aumentata nella misura del 30 per cento.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 18 novembre 1970 n. 161 (in 1a relativa alla G.U. 25.11.1970 n. 299) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennità di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge."