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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1460

Aumento della indennità di contigenza ai lavoratori addetti alla vigilanza,custodia e pulizia degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1970)
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Testo in vigore dal:  26-11-1970
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Aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per l'interno, col Ministro per l'industria e il commercio e col Ministro per i lavori pubblici; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, e dall'allegata tabella, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e aumentata, a partire dal 1° ottobre 1947, nella misura del cento per cento.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 18 novembre 1970, n. 161 (in G.U. 1a s.s. 25/11/1970, n. 299) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, nella parte in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennità di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge.