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LEGGE 20 novembre 1951, n. 1323

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1970)
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Testo in vigore dal: 26-11-1970
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto  legislativo  22  aprile  1947,  n.  285,  e il decreto
legislativo  14  dicembre  1947,  n.  1460;  sono  ratificati  con le
modificazioni seguenti.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 novembre 1970 N .161
in   G.U.   25/11/1970   n.   299   ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'articolo  unico,  tabella  A,  del D.L.C.P.S. 22
aprile  1947,  n. 285, nonche' dell'art. 1 del decreto legislativo 14
dicembre  1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20
novembre  1951,  n.  1323,  dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n.
109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in
cui   rispettivamente  stabiliscono,  aumentano  e  conglobano  nella
retribuzione  l'indennita'  di  contingenza,  dovuta  ai portieri, in
misura  ridotta  in  relazione  al  reddito  imponibile dello stabile
inferiore al minimo stabilito per legge."