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DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2024, n. 44

Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. (24G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2024
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Testo in vigore dal:  21-4-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), l'articolo 2, commi, 1, 2 e 3, e gli articoli 3, 4 e 6;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150»;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e, in particolare, l'articolo 103;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 73;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante «Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio»;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente in data 24 gennaio 2024 e 5 marzo 2024 e in data 24 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 17 giugno 2022, n. 71;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sulle proposte» sono inserite le seguenti: «del Primo presidente della Corte di cassazione o» e dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.
2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica.
2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere:
a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;
b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;
c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo;
e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria;
f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;
g) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari;
h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati;
i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.
2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.
2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.»;
e) al comma 2-quinquies, le parole: «commi 2-bis, 2-ter e 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter»;
f) il comma 3 è abrogato;
g) al comma 3-sexies, le parole: «si osservano le procedure previste dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «si osservano le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura):
«Art. 1 (Oggetto e procedimento). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:
a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;
b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità, di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;
c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza;
d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione.
Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'art. 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
«Art. 2 (Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi; prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive;
b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;
c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salva, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi, assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;
d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento oltre che in forza degli elementi indicati dall'art. 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive;
e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico nonché alla natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;
f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;
g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;
h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;
i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;
l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'art. 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;
m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'art. 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'art. 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;
c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.
3. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;
b) prevedere che, a fronte dell'equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità, sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso una corte di appello per almeno quattro anni;
c) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;
d) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;
e) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'art. 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: «inidoneo», «discreto», «buono» o «ottimo», il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;
f) prevedere che il parere di cui alla lettera e) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;
g) quanto alle pubblicazioni, prevedere che la commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica;
h) prevedere che la commissione di cui all'art. 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;
i) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'art. 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;
l) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme;
m) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'art. 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di «ottimo» dalla commissione di cui all'art. 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
n) prevedere l'applicazione dei principi di cui al comma 1, lettera a), ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.»
«Art. 3 (Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;
b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;
c) prevedere che, nell'applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: «discreto», «buono» o «ottimo» con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;
d) prevedere che nell'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;
f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini delle valutazioni di professionalità, dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché di quelli svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali;
g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;
h) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 2 della presente legge:
1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;
2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;
i) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:
1) che la relazione di cui all'art. 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
2) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;
3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;
4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio;
l) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo:
1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;
2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive.» «Art. 4 (Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;
b) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;
c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera b) del presente comma oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;
d) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;
e) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'art. 1, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
«Art. 6 (Coordinamento con le disposizioni vigenti).
- 1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art. 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.».
- Si riporta l'art. 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificato dal presente decreto:
«Art. 103 (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e tre magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica nonché nei procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale.
L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale.».
- Si riporta l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente decreto:
«Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). - 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'art. 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.
5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesti. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.
12.
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.
16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.».
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal presente decreto:
«Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1.
La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.
1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.
2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica.
2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere:
a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;
b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;
c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo;
e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria;
f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;
g) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari;
h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati;
i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.
2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.
2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni.
I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.
2-quater.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.
3. (abrogato).
3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario. (22)
3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5.».