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LEGGE 17 giugno 2022, n. 71

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. (22G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal:  21-6-2022

Art. 6

Coordinamento con le disposizioni vigenti
1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.
Note all'art. 6:
- Per il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si vedano le note all'articolo 2.
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150», è pubblicato nella G.U. 20 marzo 2006, n. 66.