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LEGGE 17 giugno 2022, n. 71

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. (22G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal: 22-4-2023
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto e procedimento 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ((il  31  dicembre
2023)),  uno  o  piu'  decreti   legislativi   recanti   disposizioni
finalizzate  alla  trasparenza  e   all'efficienza   dell'ordinamento
giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  previsti
dal presente capo, in relazione: 
    a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della  magistratura,
con specifico riferimento  alla  necessita'  di  rimodulare,  secondo
principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri  di
assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi,  di  rivedere
il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire,  sulla  base
dei  medesimi  principi,  i  criteri  di  accesso  alle  funzioni  di
consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale  presso
la Corte di cassazione, nonche'  alla  riforma  del  procedimento  di
approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti; 
    b)  alla  razionalizzazione  del  funzionamento   del   consiglio
giudiziario,  con  riferimento  alla  necessita',  di  assicurare  la
semplificazione, la trasparenza e  il  rigore  nelle  valutazioni  di
professionalita'; 
    c) alla modifica dei presupposti per  l'accesso  in  magistratura
dei laureati in giurisprudenza; 
    d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo  dei
magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca. I medesimi  schemi  sono  trasmessi
alle Camere affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
trasmissione. Decorso il  predetto  termine,  i  decreti  legislativi
possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.  Qualora  detto
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti  alla  scadenza
del termine previsto per l'esercizio della delega o  successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 
  3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni
dalla scadenza del termine per l'esercizio della  delega  di  cui  al
comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi  fissati  dal
presente capo, puo' adottare disposizioni  integrative  e  correttive
dei decreti legislativi adottati. 
  4. Il Governo, entro  tre  anni  dalla  scadenza  del  termine  per
l'esercizio della delega di cui al comma  1  del  presente  articolo,
provvede alla raccolta  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 1  e  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.