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DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2024, n. 44

Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. (24G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-4-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe  al  Governo
per la  riforma  dell'ordinamento  giudiziario  e  per  l'adeguamento
dell'ordinamento  giudiziario  militare,  nonche'   disposizioni   in
materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita'
e  ricollocamento  in  ruolo  dei  magistrati  e  di  costituzione  e
funzionamento del  Consiglio  superiore  della  magistratura»  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e  c),  l'articolo
2, commi, 1, 2 e 3, e gli articoli 3, 4 e 6; 
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento
giudiziario»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2006,  n.  25,  recante
«Istituzione del Consiglio direttivo  della  Corte  di  cassazione  e
nuova disciplina dei consigli giudiziari, a  norma  dell'articolo  1,
comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,  recante
«Istituzione  della  Scuola  superiore  della  magistratura,  nonche'
disposizioni  in  tema  di  tirocinio  e  formazione  degli   uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei  magistrati,
a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge  25  luglio
2005, n. 150»; 
  Visto il decreto legislativo 20  febbraio  2006,  n.  106,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  riorganizzazione   dell'ufficio   del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  d),
della legge 25 luglio 2005, n. 150»; 
  Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante  «Nuova
disciplina  dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in  materia  di
progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,  n.
150»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge  13  agosto  2010,  n.  136»  e,  in
particolare, l'articolo 103; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare, l'articolo 73; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2016,  n.  92,  recante
«Disciplina della sezione autonoma  dei  Consigli  giudiziari  per  i
magistrati onorari e disposizioni per la conferma  nell'incarico  dei
giudici di  pace,  dei  giudici  onorari  di  tribunale  e  dei  vice
procuratori onorari in servizio»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  recante
«Riforma organica della magistratura onoraria  e  altre  disposizioni
sui giudici di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria  relativa  ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28  aprile  2016,
n. 57»; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  9,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939  del  Consiglio,  del  12
ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione  rafforzata
sull'istituzione della Procura europea "EPPO"»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente  in
data 24 gennaio 2024 e 5 marzo 2024 e in data 24 gennaio  2024  e  28
febbraio 2024, a norma dell'articolo 1, comma 2, della  citata  legge
17 giugno 2022, n. 71; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 marzo 2024; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 
 
  1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «sulle proposte» sono inserite  le
seguenti: «del Primo presidente della Corte di cassazione o»  e  dopo
la  parola:  «sentiti»  sono  inserite  le  seguenti:  «il  Consiglio
direttivo della Corte di cassazione o»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Le proposte  di  cui  al  comma  1  sono  corredate  di
documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione  delle
risorse e la programmazione degli  obiettivi  di  buon  funzionamento
degli  uffici,  anche  sulla  base  dell'accertamento  dei  risultati
conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai
dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della  Corte
di  cassazione,  sentiti   il   dirigente   dell'ufficio   requirente
corrispondente  e  il  presidente  del  consiglio  dell'ordine  degli
avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente  del  Consiglio
nazionale forense.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le deliberazioni di  cui  al  comma  1  sono  adottate  dal
Consiglio  superiore  della  magistratura,  valutate   le   eventuali
osservazioni  formulate  dal  Ministro  della  giustizia   ai   sensi
dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono  essere
variate nel corso del  quadriennio,  sulle  proposte  dei  presidenti
delle corti  di  appello  o  del  Primo  presidente  della  Corte  di
cassazione, sentiti, rispettivamente,  i  consigli  giudiziari  o  il
Consiglio direttivo  della  Corte  di  cassazione,  per  sopravvenute
esigenze degli uffici giudiziari anche  tenuto  conto  dei  programmi
delle attivita' annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
25 luglio  2006,  n.  240,  e  dei  programmi  per  la  gestione  dei
procedimenti previsti dall'articolo 37  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111.»; 
    d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti  sono
dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente  dell'ufficio,  con
provvedimento motivato, quando vi e' assoluta necessita' e urgenza di
provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione  dei
magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare. 
      2.2. I  documenti  organizzativi  generali,  le  tabelle  degli
uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla  base
di modelli standard, stabiliti con delibera del  Consiglio  superiore
della magistratura, e trasmessi per via telematica. 
      2.3.  I  modelli  standard  sono  differenziati  in  base  alle
dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere: 
        a) l'analisi dello  stato  dei  servizi,  dell'andamento  dei
flussi e delle pendenze; 
        b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati  tra
settore civile e settore penale; 
        c) i  criteri  di  assegnazione  degli  affari  alle  singole
sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari  di  cui  e'
destinatario  ciascun  magistrato  sia  compatibile  con  il   carico
esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; 
        d) la verifica della realizzazione degli  obiettivi  indicati
nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo; 
        e)  l'individuazione   degli   obiettivi   di   miglioramento
dell'efficienza dell'attivita' giudiziaria; 
        f) la relazione  sull'andamento  dei  settori  amministrativi
connessi all'esercizio della giurisdizione; 
        g)  l'analisi  ragionata  sulle  modalita'  di  utilizzo  dei
magistrati onorari; 
        h)   la   relazione   sullo   stato   di    informatizzazione
dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento  per
l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore  del
centro elettronico di elaborazione dati; 
        i) l'indicazione schematica delle  variazioni  rispetto  alle
precedenti tabelle o progetti organizzativi. 
      2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo
della  Corte  di  cassazione  sono  redatti  sulla  base  di  modelli
standard,  stabiliti  con  delibera  del  Consiglio  superiore  della
magistratura, e contengono  soltanto  i  rilievi  critici  in  ordine
all'analisi dei dati, al  contenuto  delle  proposte  e  alle  scelte
organizzative adottate. 
      2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono  approvati  se  il
Consiglio superiore della magistratura  non  si  esprime  in  maniera
contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica
del parere del consiglio giudiziario o del  Consiglio  direttivo.  Se
sono presentate osservazioni da parte dei magistrati  dell'ufficio  o
il parere del consiglio giudiziario  o  del  Consiglio  direttivo  e'
stato assunto a maggioranza, il Consiglio  superiore  delibera  sulla
proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli  giudiziari  e
il  Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione  esaminano  le
proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine  massimo
di  centottanta  giorni  antecedenti  l'inizio  del  quadriennio,  ed
esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.»; 
    e) al  comma  2-quinquies,  le  parole:  «commi  2-bis,  2-ter  e
2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter»; 
    f) il comma 3 e' abrogato; 
    g) al comma 3-sexies,  le  parole:  «si  osservano  le  procedure
previste dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti:  «si  osservano
le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce  al  Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della  legge
          17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo  per  la  riforma
          dell'ordinamento   giudiziario    e    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni
          in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare,  di
          eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di
          costituzione e funzionamento del Consiglio superiore  della
          magistratura): 
                «Art. 1 (Oggetto e procedimento). - 1. Il Governo  e'
          delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o piu'
          decreti legislativi recanti disposizioni  finalizzate  alla
          trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento  giudiziario,
          nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti  dal
          presente capo, in relazione: 
                  a) alla revisione dell'assetto ordinamentale  della
          magistratura, con specifico riferimento alla necessita'  di
          rimodulare,  secondo   principi   di   trasparenza   e   di
          valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione  degli
          incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il  numero
          degli incarichi semidirettivi e di ridefinire,  sulla  base
          dei medesimi principi, i criteri di accesso  alle  funzioni
          di consigliere di cassazione  e  di  sostituto  procuratore
          generale  presso  la  Corte  di  cassazione,  nonche'  alla
          riforma del  procedimento  di  approvazione  delle  tabelle
          organizzative degli uffici giudicanti; 
                  b) alla  razionalizzazione  del  funzionamento  del
          consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita',  di
          assicurare la semplificazione, la trasparenza e  il  rigore
          nelle valutazioni di professionalita'; 
                  c) alla modifica dei presupposti per  l'accesso  in
          magistratura dei laureati in giurisprudenza; 
                  d) al riordino della  disciplina  del  collocamento
          fuori  ruolo  dei  magistrati  ordinari,  amministrativi  e
          contabili. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono adottati su proposta del Ministro  della  giustizia,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca.   I
          medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinche' su  di
          essi sia espresso il parere delle Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari entro  il
          termine di trenta giorni  dalla  data  della  trasmissione.
          Decorso il predetto termine, i decreti legislativi  possono
          essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto
          termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti  alla
          scadenza del termine previsto per l'esercizio della  delega
          o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato  di  novanta
          giorni. 
                3. Il Governo, con la procedura indicata al comma  2,
          entro due anni dalla scadenza del termine  per  l'esercizio
          della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei  principi
          e  criteri  direttivi  fissati  dal  presente  capo,   puo'
          adottare disposizioni integrative e correttive dei  decreti
          legislativi adottati. 
                4. Il Governo, entro  tre  anni  dalla  scadenza  del
          termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1  del
          presente   articolo,   provvede   alla    raccolta    delle
          disposizioni vigenti in materia di ordinamento  giudiziario
          ai sensi dell'art. 17-bis, commi 1  e  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400.» 
                «Art. 2 (Revisione dell'assetto  ordinamentale  della
          magistratura:  criteri  di  assegnazione  degli   incarichi
          direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero  di
          questi ultimi; procedure di approvazione delle  tabelle  di
          organizzazione previste  dall'art.  7-bis  dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12; criteri di accesso  alle  funzioni  di  consigliere  di
          cassazione e di sostituto procuratore  generale  presso  la
          Corte di cassazione). - 1. Nell'esercizio della  delega  di
          cui all'art. 1, il decreto o i decreti legislativi  recanti
          modifiche  alla  disciplina  delle  funzioni  direttive   e
          semidirettive  sono  adottati  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a)  prevedere  espressamente   l'applicazione   dei
          principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto
          compatibili, ai procedimenti per  la  copertura  dei  posti
          direttivi  e  semidirettivi  e  che  tutti  gli  atti   dei
          procedimenti   siano   pubblicati   nel    sito    intranet
          istituzionale del Consiglio superiore  della  magistratura,
          ferme  restando  le  esigenze  di   protezione   dei   dati
          sensibili, da realizzare con  l'oscuramento  degli  stessi;
          prevedere il divieto di contemporanea pendenza di  piu'  di
          due  domande  di  conferimento  di  funzioni  direttive   o
          semidirettive; 
                  b) prevedere che i medesimi procedimenti,  distinti
          in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti
          semidirettivi, siano definiti  secondo  l'ordine  temporale
          con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilita'
          di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque
          salva la trattazione prioritaria dei procedimenti  relativi
          alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di
          cassazione e di procuratore generale  presso  la  Corte  di
          cassazione; 
                  c) prevedere che nei procedimenti per la  copertura
          dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio
          superiore della magistratura proceda  sempre  all'audizione
          dei candidati, salva, quando il  numero  dei  candidati  e'
          eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di  essi,
          individuati   dalla   Commissione   tenendo   conto   delle
          indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire  in  ogni
          caso modalita' idonee ad acquisire il parere del  consiglio
          dell'ordine  degli  avvocati  competente   per   territorio
          nonche', in forma semplificata e riservata, dei  magistrati
          e  dei  dirigenti  amministrativi,  assegnati   all'ufficio
          giudiziario di provenienza dei candidati, escluso  in  ogni
          caso  l'anonimato;  prevedere  che  la  Commissione  valuti
          specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni
          ai fini della comparazione dei profili dei candidati; 
                  d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi
          direttivi e  semidirettivi,  le  attitudini,  il  merito  e
          l'anzianita' dei candidati siano valutati,  in  conformita'
          ai  criteri   dettati   dal   Consiglio   superiore   della
          magistratura  con  specifico  riferimento  all'incarico  da
          ricoprire,     assegnando     rilevanza     al     criterio
          dell'acquisizione di specifiche  competenze  rispetto  agli
          incarichi   per   cui   e'   richiesta   una    particolare
          specializzazione,  e  che   le   attitudini   direttive   e
          semidirettive siano positivamente accertate nel  corso  del
          procedimento oltre che in  forza  degli  elementi  indicati
          dall'art. 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo  5
          aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione  alla
          conoscenza del  complesso  dei  servizi  resi  dall'ufficio
          dalla sezione per la cui direzione e' indetto il  concorso,
          alla  capacita'  di  analisi  ed  elaborazione   dei   dati
          statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla
          capacita'   di   efficiente   organizzazione   del   lavoro
          giudiziario e  agli  esiti  delle  ispezioni  svolte  negli
          uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto  funzioni
          direttive o semidirettive; 
                  e) prevedere che, ai fini della  valutazione  delle
          attitudini  organizzative,  non  si   tenga   conto   delle
          esperienze maturate nel lavoro non  giudiziario  a  seguito
          del collocamento fuori del ruolo della  magistratura  salvo
          che,  in  relazione   alla   natura   e   alle   competenze
          dell'amministrazione o dell'ente che conferisce  l'incarico
          nonche' alla natura  dell'incarico,  esse  siano  idonee  a
          favorire  l'acquisizione  di  competenze  coerenti  con  le
          funzioni semidirettive o direttive; 
                  f)  conservare  il  criterio  dell'anzianita'  come
          criterio residuale  a  parita'  di  valutazione  risultante
          dagli indicatori del merito e delle  attitudini,  salva  la
          necessita' di dare prevalenza, a parita' di valutazione  in
          relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al
          candidato appartenente al genere  meno  rappresentato,  nel
          caso in cui emerga una significativa sproporzione, su  base
          nazionale  e  distrettuale,  nella  copertura   dei   posti
          direttivi o semidirettivi  analoghi  a  quelli  oggetto  di
          concorso; 
                  g)  prevedere  che  il  Consiglio  superiore  della
          magistratura, nella valutazione ai fini della  conferma  di
          cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5  aprile
          2006, n. 160, tenga conto anche  dei  pareri  espressi  dai
          magistrati  dell'ufficio,  acquisiti   con   le   modalita'
          definite dallo stesso Consiglio, del parere del  presidente
          del  tribunale  o   del   procuratore   della   Repubblica,
          rispettivamente quando la conferma riguarda il  procuratore
          della Repubblica o il presidente  del  tribunale,  e  delle
          osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che
          valuti i provvedimenti tabellari  e  organizzativi  redatti
          dal  magistrato  in  valutazione  nonche',  a  campione,  i
          rapporti   redatti   ai   fini   delle    valutazioni    di
          professionalita'  dei  magistrati  dell'ufficio   o   della
          sezione; 
                  h) prevedere un  procedimento  per  la  valutazione
          dell'attivita'  svolta  nell'esercizio   di   un   incarico
          direttivo  o  semidirettivo  anche  in  caso   di   mancata
          richiesta di conferma;  prevedere,  altresi',  che  l'esito
          della predetta  valutazione  sia  considerato  in  caso  di
          partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di
          altri incarichi direttivi o semidirettivi; 
                  i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni
          direttive o  semidirettive,  anche  quando  non  chiede  la
          conferma,  non  possa  partecipare  a   concorsi   per   il
          conferimento  di  un   ulteriore   incarico   direttivo   o
          semidirettivo prima di cinque  anni  dall'assunzione  delle
          predette funzioni, fermo  restando  quanto  previsto  dagli
          articoli  45,  comma  1,  e  46,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso  di  valutazione
          negativa; 
                  l) prevedere che la reiterata mancata  approvazione
          da parte del Consiglio  superiore  della  magistratura  dei
          provvedimenti organizzativi adottati  nell'esercizio  delle
          funzioni direttive possa  costituire  causa  ostativa  alla
          conferma di cui  all'art.  45  del  decreto  legislativo  5
          aprile 2006, n. 160, e che, in ogni caso,  sia  oggetto  di
          valutazione  in  sede  di   eventuale   partecipazione   ad
          ulteriori  concorsi  per  il  conferimento   di   incarichi
          direttivi o semidirettivi; 
                  m) prevedere che  la  capacita'  di  dare  piena  e
          compiuta  attuazione  a  quanto   indicato   nel   progetto
          organizzativo sia  valutata  ai  fini  di  quanto  previsto
          dall'art. 12, commi 10 e  11,  del  decreto  legislativo  5
          aprile 2006, n. 160,  nonche'  nella  valutazione  ai  fini
          della conferma di cui all'art. 45 del decreto legislativo 5
          aprile 2006, n. 160; 
                  n)  prevedere  una  complessiva  rivisitazione  dei
          criteri dettati per l'individuazione  degli  incarichi  per
          cui   e'   richiesta    l'attribuzione    delle    funzioni
          semidirettive, al fine di contenerne il numero. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1,  il
          decreto o i  decreti  legislativi  recanti  modifiche  alla
          disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di
          organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e
          7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
          30 gennaio 1941, n. 12,  sono  adottati  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) prevedere  che  il  presidente  della  corte  di
          appello  trasmetta  le  proposte  tabellari  corredate   di
          documenti     organizzativi      generali,      concernenti
          l'organizzazione delle risorse e  la  programmazione  degli
          obiettivi di buon funzionamento degli uffici,  anche  sulla
          base  dell'accertamento  dei   risultati   conseguiti   nel
          quadriennio precedente; stabilire che tali documenti  siano
          elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il
          dirigente  dell'ufficio  requirente  corrispondente  e   il
          presidente  del  consiglio  dell'ordine   degli   avvocati;
          prevedere  che  i   suddetti   documenti   possano   essere
          modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei
          programmi delle attivita' annuali, di cui  all'art.  4  del
          decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi
          di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111; 
                  b) prevedere che i documenti organizzativi generali
          degli uffici, le tabelle e i progetti  organizzativi  siano
          elaborati   secondo   modelli   standard   stabiliti    con
          deliberazione del Consiglio superiore della magistratura  e
          trasmessi per via  telematica;  prevedere  altresi'  che  i
          pareri  dei  consigli  giudiziari  siano  redatti   secondo
          modelli standard, contenenti i  soli  dati  concernenti  le
          criticita',  stabiliti  con  deliberazione  del   Consiglio
          superiore della magistratura; 
                  c) semplificare le procedure di approvazione  delle
          tabelle di organizzazione degli uffici  previste  dall'art.
          7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
          30 gennaio  1941,  n.  12,  e  dei  progetti  organizzativi
          dell'ufficio del  pubblico  ministero,  prevedendo  che  le
          proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei
          progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico  ministero
          e delle relative modifiche si intendano approvate,  ove  il
          Consiglio superiore della magistratura non  si  esprima  in
          senso contrario entro un termine  stabilito  in  base  alla
          data di invio del parere del consiglio  giudiziario,  salvo
          che siano  state  presentate  osservazioni  dai  magistrati
          dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario  sia
          a maggioranza. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1,  il
          decreto o i decreti legislativi  recanti  la  ridefinizione
          dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e
          requirenti di legittimita' sono adottati nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)  prevedere  quale  condizione  preliminare   per
          l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione  di
          professionalita'  richiesta,  l'effettivo  esercizio  delle
          funzioni giudicanti o requirenti  di  primo  o  di  secondo
          grado per almeno dieci anni; prevedere che  l'esercizio  di
          funzioni a seguito del collocamento fuori del  ruolo  della
          magistratura  non  possa  essere  equiparato  all'esercizio
          delle funzioni di merito ai fini di cui  alla  prima  parte
          della presente lettera; 
                  b) prevedere che,  a  fronte  dell'equivalenza  dei
          presupposti specifici richiesti  per  l'attribuzione  delle
          funzioni  giudicanti  di  legittimita',  sia  preferito  il
          magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso  una
          corte di appello per almeno quattro anni; 
                  c)  prevedere,  ai  fini  della  valutazione  delle
          attitudini, del merito  e  dell'anzianita',  l'adozione  di
          criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei
          suddetti  parametri,  assicurando,  nella  valutazione  del
          criterio  dell'anzianita',  un  sistema  di  punteggi   per
          effetto del quale ad ogni valutazione  di  professionalita'
          corrisponda un punteggio; 
                  d)   prevedere   che,   nella   valutazione   delle
          attitudini, siano considerate anche le esperienze  maturate
          nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico  ambito
          di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni,
          giudicanti o requirenti, del posto da conferire e  che  sia
          attribuita  rilevanza  alla  capacita'  scientifica  e   di
          analisi delle norme, da valutare  anche  tenendo  conto  di
          andamenti statistici gravemente anomali degli  esiti  degli
          affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e
          del giudizio, nonche' al pregresso esercizio di funzioni di
          addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della  Corte
          di cassazione; 
                  e) introdurre i criteri  per  la  formulazione  del
          motivato parere della commissione di cui all'art. 12, comma
          13,  del  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.   160,
          prevedendo che la valutazione espressa sia  articolata  nei
          seguenti  giudizi:  «inidoneo»,   «discreto»,   «buono»   o
          «ottimo», il quale ultimo puo' essere espresso solo qualora
          l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo; 
                  f) prevedere che il parere di cui alla  lettera  e)
          sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione
          nelle ultime  tre  valutazioni  di  professionalita'  e  su
          provvedimenti, atti o  pubblicazioni  liberamente  prodotti
          dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore
          della magistratura; 
                  g) quanto  alle  pubblicazioni,  prevedere  che  la
          commissione  debba  tenere  conto  della   loro   rilevanza
          scientifica; 
                  h) prevedere che la commissione di cui all'art. 12,
          comma 13, del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,
          valuti la capacita' scientifica e di  analisi  delle  norme
          dei  candidati  tenendo  conto  delle  peculiarita'   delle
          funzioni esercitate; 
                  i) prevedere che, nella valutazione della capacita'
          scientifica e di  analisi  delle  norme,  il  parere  della
          commissione di cui  all'art.  12,  comma  13,  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente,
          salva diversa valutazione da parte del Consiglio  superiore
          della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni; 
                  l)  prevedere  che,  ai  fini  del  giudizio  sulle
          attitudini,  le  attivita'  esercitate  fuori   del   ruolo
          organico della magistratura siano valutate  nei  soli  casi
          nei quali l'incarico abbia a oggetto attivita' assimilabili
          a  quelle  giudiziarie  o  che  comportino  una  comprovata
          capacita' scientifica e di analisi delle norme; 
                  m)  escludere  la  possibilita'  di  accesso   alle
          funzioni giudicanti e requirenti di  legittimita'  prevista
          dall'art. 12, comma 14, del decreto  legislativo  5  aprile
          2006, n. 160, per i magistrati che non  hanno  ottenuto  il
          giudizio di «ottimo» dalla commissione di cui all'art.  12,
          comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; 
                  n) prevedere l'applicazione dei principi di cui  al
          comma 1, lettera a), ai procedimenti  per  il  conferimento
          delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita'.» 
                «Art. 3 (Modifiche del sistema di  funzionamento  del
          consiglio    giudiziario    e    delle    valutazioni    di
          professionalita'). - 1. Nell'esercizio della delega di  cui
          all'art. 1, il decreto  o  i  decreti  legislativi  recanti
          modifiche  al  sistema  di   funzionamento   dei   consigli
          giudiziari e delle  valutazioni  di  professionalita'  sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) introdurre la facolta' per i componenti avvocati
          e professori universitari di partecipare alle discussioni e
          di  assistere  alle  deliberazioni  relative  all'esercizio
          delle competenze del Consiglio  direttivo  della  Corte  di
          cassazione   e   dei   consigli    giudiziari    di    cui,
          rispettivamente, agli articoli 7, comma 1,  lettera  b),  e
          15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio
          2006,  n.  25,  con  attribuzione  alla  componente   degli
          avvocati della facolta' di esprimere un voto unitario sulla
          base del contenuto delle segnalazioni di  fatti  specifici,
          positivi o negativi, incidenti sulla  professionalita'  del
          magistrato in valutazione, nel caso  in  cui  il  consiglio
          dell'ordine degli avvocati  abbia  effettuato  le  predette
          segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere  che,
          nel caso  in  cui  la  componente  degli  avvocati  intenda
          discostarsi dalla predetta segnalazione,  debba  richiedere
          una nuova determinazione del  consiglio  dell'ordine  degli
          avvocati; 
                  b)  prevedere  che,  al  fine  di   consentire   al
          consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle
          segnalazioni del consiglio dell'ordine degli  avvocati,  ai
          sensi dell'art.  11,  comma  4,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il  Consiglio  superiore
          della magistratura ogni anno  individui  i  nominativi  dei
          magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno  dei
          sette  quadrienni  utili  ai  fini  delle  valutazioni   di
          professionalita'  e  ne  dia  comunicazione  al   consiglio
          dell'ordine degli avvocati; 
                  c) prevedere che,  nell'applicazione  dell'art.  11
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il  giudizio
          positivo sia articolato,  secondo  criteri  predeterminati,
          nelle seguenti ulteriori valutazioni: «discreto», «buono» o
          «ottimo» con riferimento alle capacita' del  magistrato  di
          organizzare il proprio lavoro; 
                  d) prevedere che  nell'applicazione  dell'art.  11,
          comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006,
          n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del
          magistrato di quanto  indicato  nei  programmi  annuali  di
          gestione redatti a norma dell'art. 37 del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111; 
                  e) prevedere che,  ai  fini  delle  valutazioni  di
          professionalita' di cui all'art. 11 del decreto legislativo
          5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano  goduto  di
          esoneri totali o  parziali  dal  lavoro  giudiziario  siano
          tenuti a produrre documentazione  idonea  alla  valutazione
          dell'attivita' alternativa espletata; 
                  f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione,  ai  fini
          delle  valutazioni  di  professionalita',  dei  periodi  di
          aspettativa del magistrato per lo svolgimento di  incarichi
          elettivi  di  carattere  politico  a  livello  nazionale  o
          locale, nonche' di quelli svolti nell'ambito del Governo e,
          a  qualsiasi  titolo,  negli  enti  territoriali  (regione,
          provincia, citta' metropolitana e comune) e  presso  organi
          elettivi sovranazionali; 
                  g) prevedere che, ai fini della valutazione di  cui
          all'art. 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5
          aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le
          informazioni necessarie  ad  accertare  la  sussistenza  di
          gravi anomalie in relazione all'esito  degli  affari  nelle
          fasi o nei gradi successivi del procedimento,  nonche',  in
          ogni caso, che  acquisisca,  a  campione,  i  provvedimenti
          relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato  in
          valutazione  nelle  fasi  o  nei   gradi   successivi   del
          procedimento e del giudizio; 
                  h) ai fini delle valutazioni di professionalita' di
          cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.
          160, e ai fini delle valutazioni delle  attitudini  per  il
          conferimento  degli  incarichi  di  cui  all'art.  2  della
          presente legge: 
                    1) prevedere l'istituzione del fascicolo  per  la
          valutazione del magistrato, contenente, per  ogni  anno  di
          attivita', i dati statistici e la documentazione  necessari
          per valutare il complesso dell'attivita'  svolta,  compresa
          quella cautelare, sotto il  profilo  sia  quantitativo  che
          qualitativo,    la    tempestivita'    nell'adozione    dei
          provvedimenti,  la  sussistenza  di  caratteri   di   grave
          anomalia  in  relazione  all'esito   degli   atti   e   dei
          provvedimenti  nelle  fasi  o  nei  gradi  successivi   del
          procedimento e del giudizio, nonche'  ogni  altro  elemento
          richiesto ai fini della valutazione; 
                    2)  stabilire  un  raccordo  con  la   disciplina
          vigente relativa al fascicolo personale del magistrato; 
                  i) semplificare  la  procedura  di  valutazione  di
          professionalita' con esito positivo, prevedendo: 
                    1) che la relazione di cui all'art. 11, comma  4,
          lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,
          contenga esclusivamente i dati  conoscitivi  sull'attivita'
          giudiziaria svolta  dal  magistrato,  anche  con  specifico
          riferimento a quella espletata con finalita' di  mediazione
          e  conciliazione,  indispensabili   alla   valutazione   di
          professionalita', e che sia redatta secondo le modalita'  e
          i  criteri   definiti   dal   Consiglio   superiore   della
          magistratura; 
                    2) che il consiglio giudiziario formuli il parere
          di cui all'art. 11, comma  6,  del  decreto  legislativo  5
          aprile 2006, n.  160,  utilizzando  il  rapporto  del  capo
          dell'ufficio, la relazione del magistrato,  le  statistiche
          comparate, i provvedimenti estratti  a  campione  e  quelli
          spontaneamente prodotti dall'interessato,  con  motivazione
          semplificata qualora  ritenga  di  confermare  il  giudizio
          positivo reso nel rapporto; 
                    3) che il Consiglio superiore della magistratura,
          quando, esaminati il rapporto  del  capo  dell'ufficio,  la
          relazione del magistrato,  le  statistiche  comparate  e  i
          provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti
          dall'interessato,  ritenga  di  recepire  il   parere   del
          consiglio giudiziario contenente la  valutazione  positiva,
          esprima il giudizio di  cui  all'art.  11,  comma  15,  del
          decreto  legislativo   5   aprile   2006,   n.   160,   con
          provvedimento  che  richiama  il  suddetto  parere,   senza
          un'ulteriore motivazione; 
                    4) che i fatti accertati  in  via  definitiva  in
          sede di giudizio disciplinare siano oggetto di  valutazione
          ai   fini   del   conseguimento   della   valutazione    di
          professionalita' successiva all'accertamento, anche  se  il
          fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non  sia
          gia'  stato  considerato  ai  fini  della  valutazione   di
          professionalita' relativa a quel quadriennio; 
                  l) modificare la disciplina  delle  valutazioni  di
          professionalita' prevedendo: 
                    1) che ad un secondo giudizio non positivo  possa
          non seguire una valutazione  negativa,  ma  che  in  questo
          caso,  in  aggiunta  agli  effetti  gia'  previsti  per  il
          giudizio  non  positivo,   conseguano   ulteriori   effetti
          negativi   sulla   progressione   economica   nonche'   sul
          conferimento di funzioni  di  legittimita'  o  di  funzioni
          semidirettive e direttive; 
                    2)  che,  nel  caso  di  giudizio  non   positivo
          successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire
          la dispensa  dal  servizio,  ma  che  in  questo  caso,  in
          aggiunta agli effetti gia' previsti  per  il  giudizio  non
          positivo,  conseguano  ulteriori  effetti  negativi   sulla
          progressione economica nonche' sul conferimento di funzioni
          di legittimita' o di funzioni semidirettive e direttive.» 
                «Art.  4  (Riduzione  dei  tempi  per  l'accesso   in
          magistratura). - 1.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui
          all'art. 1, il decreto  o  i  decreti  legislativi  recanti
          modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la
          laurea  in   giurisprudenza   a   seguito   di   un   corso
          universitario  di  durata  non  inferiore  a  quattro  anni
          possano essere  immediatamente  ammessi  a  partecipare  al
          concorso per magistrato ordinario; 
                  b) fermo restando quanto previsto dalla lettera  a)
          del presente comma, prevedere la facolta'  di  iniziare  il
          tirocinio formativo di cui all'art. 73 del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013,  n.  98,  a  seguito  del  superamento
          dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea; 
                  c) fermo restando quanto previsto dalla lettera  a)
          del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della
          magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi  di
          preparazione  al  concorso  per  magistrato  ordinario  per
          laureati, in possesso dei requisiti previsti  dall'art.  73
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  che
          abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di
          cui alla lettera b) del presente comma oppure  che  abbiano
          prestato la loro attivita' presso l'ufficio per il processo
          ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.
          80, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
          2021, n. 113, stabilendo  che  i  costi  di  organizzazione
          gravino sui partecipanti in  una  misura  che  tenga  conto
          delle condizioni reddituali dei singoli e dei  loro  nuclei
          familiari; 
                  d) prevedere che la prova scritta del concorso  per
          magistrato  ordinario  abbia  la  prevalente  funzione   di
          verificare     la      capacita'      di      inquadramento
          teorico-sistematico  dei   candidati   e   consista   nello
          svolgimento  di  tre  elaborati  scritti,   rispettivamente
          vertenti sul diritto  civile,  sul  diritto  penale  e  sul
          diritto  amministrativo,  anche  alla  luce  dei   principi
          costituzionali e dell'Unione europea; 
                  e) prevedere una riduzione  delle  materie  oggetto
          della prova orale del concorso  per  magistrato  ordinario,
          mantenendo almeno  le  seguenti:  diritto  civile,  diritto
          penale, diritto  processuale  civile,  diritto  processuale
          penale,  diritto  amministrativo,  diritto  costituzionale,
          diritto dell'Unione europea, diritto  del  lavoro,  diritto
          della crisi e dell'insolvenza  e  ordinamento  giudiziario,
          fermo  restando  il  colloquio  in  una  lingua  straniera,
          previsto dall'art. 1, comma  4,  lettera  m),  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»  
                «Art. 6 (Coordinamento con le disposizioni  vigenti).
          - 1. Il decreto o i  decreti  legislativi  attuativi  della
          delega di cui all'art. 1 della presente legge provvedono al
          coordinamento   delle   disposizioni   vigenti    con    le
          disposizioni  introdotte  in  attuazione   della   medesima
          delega, anche modificando la formulazione e la collocazione
          delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui  al
          regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,   del   decreto
          legislativo  20  febbraio  2006,  n.   106,   del   decreto
          legislativo  5  aprile  2006,   n.   160,   nonche'   delle
          disposizioni contenute in leggi speciali  non  direttamente
          investite dai principi e criteri  direttivi  di  delega,  e
          operando le necessarie abrogazioni  nonche'  prevedendo  le
          opportune disposizioni transitorie.». 
              - Si riporta  l'art.  103  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in
          materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
          1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.   103   (Direzione   nazionale   antimafia    e
          antiterrorismo). - 1. Nell'ambito  della  procura  generale
          presso la Corte di cassazione  e'  istituita  la  Direzione
          nazionale antimafia e antiterrorismo. 
                2. Alla Direzione sono preposti  un  magistrato,  con
          funzioni di Procuratore nazionale,  e  tre  magistrati  con
          funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti,
          magistrati  che  abbiano  conseguito  la   valutazione   di
          professionalita'  prevista  dall'articolo  12  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 
                3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e
          antiterrorismo sono scelti tra  coloro  che  hanno  svolto,
          anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero
          per almeno dieci anni e che abbiano specifiche  attitudini,
          capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione  di
          procedimenti  in  materia  di  criminalita'  organizzata  e
          terroristica nonche' nei procedimenti di  cui  all'articolo
          371-bis, comma  4-bis,  del  codice  di  procedura  penale.
          L'anzianita'  nel  ruolo  puo'  essere  valutata  solo  ove
          risultino equivalenti i requisiti professionali. 
                4. Alla nomina del procuratore nazionale si  provvede
          con la procedura prevista dall'art. 11, terzo comma,  della
          legge 24 marzo 1958, n. 195. 
                5.  Gli  incarichi  di  procuratore  nazionale  e  di
          procuratore aggiunto hanno una durata  di  quattro  anni  e
          possono essere rinnovati una sola volta. 
                6.  Al  procuratore  nazionale  sono  attribuite   le
          funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di procedura
          penale.». 
              - Si riporta l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno
          2013,  n.  69  (Disposizioni  urgenti   per   il   rilancio
          dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
          1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di
          durata almeno quadriennale e coloro che  sono  iscritti  al
          medesimo corso e hanno superato tutti gli  esami  previsti,
          in possesso dei requisiti di onorabilita' di  cui  all'art.
          42-ter, secondo comma, lettera g),  del  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12, che abbiano  riportato  una  media  di
          almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto
          privato, diritto processuale civile,  diritto  commerciale,
          diritto penale, diritto  processuale  penale,  diritto  del
          lavoro e diritto amministrativo,  ovvero  un  punteggio  di
          laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i
          trenta anni di eta', possono accedere, a domanda e per  una
          sola volta, a  un  periodo  di  formazione  teorico-pratica
          presso la Corte di  cassazione,  le  Corti  di  appello,  i
          tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte  di
          cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado,
          gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali  per
          i minorenni della durata complessiva di  diciotto  mesi.  I
          laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere  a  un
          periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata,
          anche presso il  Consiglio  di  Stato,  sia  nelle  sezioni
          giurisdizionali   che    consultive,    e    i    Tribunali
          Amministrativi  Regionali.  La  Regione  Siciliana   e   le
          province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
          propria autonomia statutaria e delle norme  di  attuazione,
          attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano  le
          sue  modalita'  di  svolgimento  presso  il  Consiglio   di
          Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e  presso
          il  Tribunale  Regionale  di  Giustizia  amministrativa  di
          Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 
                2. Quando non e'  possibile  avviare  al  periodo  di
          formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di  cui
          al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine,  a  coloro
          che hanno conseguito la  laurea,  alla  media  degli  esami
          indicati,  al  punteggio  di  laurea  e  alla  minore  eta'
          anagrafica. A parita'  dei  requisiti  previsti  dal  primo
          periodo   si   attribuisce   preferenza   ai    corsi    di
          perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi   alla
          laurea. 
                3. Per l'accesso allo stage  i  soggetti  di  cui  al
          comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici  giudiziari
          con allegata documentazione  comprovante  il  possesso  dei
          requisiti di cui al predetto comma,  anche  a  norma  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nella  domanda  puo'
          essere espressa una preferenza ai  fini  dell'assegnazione,
          di cui si  tiene  conto  compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato,  il  Consiglio  di
          Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  il
          Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
          la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali  Amministrativi
          Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
          piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 
                4.  Gli  ammessi  allo  stage  sono  affidati  a   un
          magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando
          e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a
          un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli  ammessi
          assistono e coadiuvano il magistrato nel  compimento  delle
          ordinarie  attivita'.  Il  magistrato  non  puo'   rendersi
          affidatario di piu' di  due  ammessi.  Il  ministero  della
          giustizia fornisce agli ammessi  allo  stage  le  dotazioni
          strumentali, li pone in condizioni di accedere  ai  sistemi
          informatici ministeriali  e  fornisce  loro  la  necessaria
          assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
          informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo  e'
          autorizzata una spesa unitaria non superiore  a  400  euro.
          Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo  di  formazione
          il magistrato puo'  chiedere  l'assegnazione  di  un  nuovo
          ammesso allo stage al  fine  di  garantire  la  continuita'
          dell'attivita' di  assistenza  e  ausilio.  L'attivita'  di
          magistrato  formatore  e'   considerata   ai   fini   della
          valutazione di professionalita' di cui all'art.  11,  comma
          2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  nonche'
          ai  fini  del  conferimento  di   incarichi   direttivi   e
          semidirettivi  di   merito.   L'attivita'   di   magistrato
          formatore espletata nell'ambito dei periodi  formativi  dei
          laureati presso gli organi della  Giustizia  amministrativa
          non si considera ai fini dei passaggi di qualifica  di  cui
          al capo II del titolo II della legge  27  aprile  1982,  n.
          186,  e  successive  modificazioni,   ne'   ai   fini   del
          conferimento delle  funzioni  di  cui  all'art.  6,  quinto
          comma, della medesima legge. Al  magistrato  formatore  non
          spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso  spese  per  lo
          svolgimento dell'attivita' formativa. 
                5. L'attivita' degli ammessi  allo  stage  si  svolge
          sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto
          degli obblighi di riservatezza e  di  riserbo  riguardo  ai
          dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
          periodo di formazione, con obbligo di mantenere il  segreto
          su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro  attivita'  e
          astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
          ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati  per   i
          magistrati  dell'ufficio  ed   ai   corsi   di   formazione
          decentrata loro specificamente dedicati e  organizzati  con
          cadenza  almeno  semestrale  secondo  programmi  che   sono
          indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
          superiore  della  magistratura.  I   laureati   ammessi   a
          partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
          il  Consiglio  di  Stato,   il   Consiglio   di   Giustizia
          amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  i   Tribunali
          Amministrativi  Regionali  e  il  Tribunale  Regionale   di
          Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
          Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
          Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 
                5-bis. L'attivita' di formazione degli  ammessi  allo
          stage  e'  condotta  in  collaborazione  con   i   consigli
          dell'Ordine degli avvocati e  con  il  Consiglio  nazionale
          forense relativamente agli uffici di legittimita',  nonche'
          con  le  Scuole  di  specializzazione  per  le  professioni
          legali,  secondo  le   modalita'   individuate   dal   Capo
          dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino  anche
          essere iscritti alla pratica forense o  ad  una  Scuola  di
          specializzazione per le professioni legali. 
                6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai  fascicoli
          processuali, partecipano alle udienze del  processo,  anche
          non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
          consiglio, salvo che il giudice ritenga di non  ammetterli;
          non  possono  avere  accesso  ai  fascicoli   relativi   ai
          procedimenti rispetto ai  quali  versano  in  conflitto  di
          interessi per conto proprio o  di  terzi,  ivi  compresi  i
          fascicoli relativi ai procedimenti  trattati  dall'avvocato
          presso il quale svolgono il tirocinio. 
                7. Gli ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare
          attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso  si
          svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche  nelle
          fasi o nei gradi  successivi  della  causa,  le  parti  dei
          procedimenti che  si  sono  svolti  dinanzi  al  magistrato
          formatore  o  assumere  da   costoro   qualsiasi   incarico
          professionale. 
                8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun
          compenso e non determina il sorgere di  alcun  rapporto  di
          lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
          e assicurativi. 
                8-bis. Agli ammessi  allo  stage  e'  attribuita,  ai
          sensi del comma 8-ter, una borsa di studio  determinata  in
          misura non superiore ad euro 400 mensili e,  comunque,  nei
          limiti della quota prevista dall'art. 2, comma  7,  lettera
          b),  del  decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181. 
                8-ter. Il Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con  decreto  di
          natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
          delle risorse destinate all'attuazione degli interventi  di
          cui al comma 8-bis del presente articolo sulla  base  delle
          risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  i
          requisiti per l'attribuzione della borsa di studio  di  cui
          al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE) calcolato per  le  prestazioni
          erogate agli studenti nell'ambito del diritto  allo  studio
          universitario,  nonche'  i  termini  e  le   modalita'   di
          presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. 
                9. Lo stage puo' essere interrotto  in  ogni  momento
          dal capo dell'ufficio, anche  su  proposta  del  magistrato
          formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per  il
          venir meno del rapporto fiduciario, anche in  relazione  ai
          possibili  rischi  per  l'indipendenza  e   l'imparzialita'
          dell'ufficio o la credibilita' della funzione  giudiziaria,
          nonche'  per  l'immagine   e   il   prestigio   dell'ordine
          giudiziario. 
                10. Lo stage puo' essere  svolto  contestualmente  ad
          altre attivita',  compreso  il  dottorato  di  ricerca,  il
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato  o  di
          notaio  e  la  frequenza  dei   corsi   delle   scuole   di
          specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
          modalita' compatibili con il conseguimento  di  un'adeguata
          formazione. Il contestuale svolgimento  del  tirocinio  per
          l'accesso   alla   professione   forense   non    impedisce
          all'avvocato presso il quale  il  tirocinio  si  svolge  di
          esercitare l'attivita' professionale innanzi al  magistrato
          formatore. 
                11. Il magistrato formatore redige, al termine  dello
          stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
          la trasmette al capo dell'ufficio. 
                11-bis. L'esito positivo dello stage, come  attestato
          a norma del comma 11, costituisce titolo per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  e  successive
          modificazioni.  I  soggetti  assunti   dall'amministrazione
          giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento  a
          tempo determinato di personale con il  profilo  di  addetto
          all'ufficio per il processo banditi ai sensi  dell'art.  14
          del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  qualora
          al momento  dell'assunzione  stiano  ancora  espletando  lo
          stage, possono richiedere che, ai fini  del  riconoscimento
          del titolo di cui al primo periodo,  oltre  al  periodo  di
          stage svolto sino all'assunzione, sia  computato  anche  il
          successivo periodo di lavoro  a  tempo  determinato  presso
          l'amministrazione giudiziaria, sino al  raggiungimento  dei
          diciotto mesi di durata complessiva richiesti.  Costituisce
          altresi'  titolo  idoneo  per  l'accesso  al  concorso  per
          magistrato   ordinario   lo   svolgimento   del   tirocinio
          professionale per diciotto mesi presso  l'Avvocatura  dello
          Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito  di  cui
          al comma  1  e  che  sia  attestato  l'esito  positivo  del
          tirocinio. 
                12. 
                13. Per l'accesso alla professione di avvocato  e  di
          notaio l'esito positivo dello  stage  di  cui  al  presente
          articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini  del
          compimento del periodo di  tirocinio  professionale  ed  e'
          valutato per il medesimo periodo ai  fini  della  frequenza
          dei  corsi  della  scuola  di   specializzazione   per   le
          professioni legali, fermo il  superamento  delle  verifiche
          intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art.  16
          del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
                14. L'esito positivo dello stage  costituisce  titolo
          di preferenza a parita' di merito, a norma dell'art. 5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487,  nei  concorsi  indetti   dall'amministrazione   della
          giustizia,     dall'amministrazione     della     giustizia
          amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.   Per   i
          concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato
          l'esito positivo  del  periodo  di  formazione  costituisce
          titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 
                15. L'esito positivo dello stage  costituisce  titolo
          di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale
          e a vice procuratore onorario. 
                16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
          dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis.  La
          disposizione di cui al comma 2 si applica  anche  a  coloro
          che hanno svolto con esito positivo  lo  stage  presso  gli
          uffici giudiziari.». 
                17. Al fine di favorire l'accesso allo  stage  e'  in
          ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi,  anche
          mediante l'istituzione di apposite borse di  studio,  sulla
          base di specifiche convenzioni stipulate con i  capi  degli
          uffici, o loro delegati, nel  rispetto  delle  disposizioni
          del presente articolo. 
                18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
          articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.
          37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  devono
          tenere conto  delle  domande  presentate  dai  soggetti  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
                19. L'esito positivo dello stage  presso  gli  uffici
          della Giustizia amministrativa, come attestato a norma  del
          comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
          presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 
                20. La domanda di cui al  comma  3  non  puo'  essere
          presentata prima del decorso del termine di  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 7-bis del regio decreto 30  gennaio
          1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti).  -  1.
          La ripartizione degli uffici giudiziari di cui  all'art.  1
          in sezioni, la destinazione  dei  singoli  magistrati  alle
          sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
          dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
          direzione di sezioni  a  norma  dell'art.  47-bis,  secondo
          comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli  articoli
          47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
          conferimento  delle  specifiche  attribuzioni   processuali
          individuate  dalla  legge  e  la  formazione  dei   collegi
          giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto  del
          Ministro  di  grazia  e  giustizia  in  conformita'   delle
          deliberazioni del Consiglio  superiore  della  magistratura
          assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte  di
          cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti
          il Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione  o  i
          consigli giudiziari. Decorso  il  quadriennio,  l'efficacia
          del decreto e' prorogata fino  a  che  non  sopravvenga  un
          altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione
          degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare,  non
          determina in nessun  caso  la  nullita'  dei  provvedimenti
          adottati. 
                1-bis. Le proposte di cui al comma 1  sono  corredate
          di   documenti    organizzativi    generali,    concernenti
          l'organizzazione delle risorse e  la  programmazione  degli
          obiettivi di buon funzionamento degli uffici,  anche  sulla
          base  dell'accertamento  dei   risultati   conseguiti   nel
          quadriennio precedente.  I  documenti  sono  elaborati  dai
          dirigenti degli uffici giudicanti e  dal  primo  presidente
          della   Corte   di   cassazione,   sentiti   il   dirigente
          dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente  del
          consiglio dell'ordine degli avvocati e,  per  la  Corte  di
          cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense. 
                2. Le deliberazioni di cui al comma 1  sono  adottate
          dal Consiglio superiore  della  magistratura,  valutate  le
          eventuali  osservazioni  formulate   dal   Ministro   della
          giustizia ai sensi dell'articolo 11 della  legge  24  marzo
          1958, n. 195,  e  possono  essere  variate  nel  corso  del
          quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle  corti  di
          appello o del Primo presidente della Corte  di  cassazione,
          sentiti,  rispettivamente,  i  consigli  giudiziari  o   il
          Consiglio  direttivo  della  Corte   di   cassazione,   per
          sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche  tenuto
          conto  dei  programmi  delle  attivita'  annuali   di   cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio  2006,  n.
          240, e dei  programmi  per  la  gestione  dei  procedimenti
          previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. 
                2.1.  Le  variazioni  delle  tabelle   degli   uffici
          giudicanti sono  dichiarate  immediatamente  esecutive  dal
          dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato,  quando
          vi e' assoluta necessita' e urgenza di provvedere o  quando
          le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati
          ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare. 
                2.2. I documenti organizzativi generali,  le  tabelle
          degli uffici  giudicanti  e  le  relative  variazioni  sono
          elaborati sulla base di  modelli  standard,  stabiliti  con
          delibera del  Consiglio  superiore  della  magistratura,  e
          trasmessi per via telematica. 
                2.3. I modelli standard sono  differenziati  in  base
          alle  dimensioni  dell'ufficio,  ma  devono  in  ogni  caso
          contenere: 
                  a)   l'analisi    dello    stato    dei    servizi,
          dell'andamento dei flussi e delle pendenze; 
                  b)  l'analisi  ragionata  della  ripartizione   dei
          magistrati tra settore civile e settore penale; 
                  c) i criteri  di  assegnazione  degli  affari  alle
          singole sezioni e ai magistrati, in modo che il  numero  di
          affari  di  cui  e'  destinatario  ciascun  magistrato  sia
          compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo  37
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
                  d) la verifica della realizzazione degli  obiettivi
          indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto
          organizzativo; 
                  e)    l'individuazione    degli    obiettivi     di
          miglioramento dell'efficienza dell'attivita' giudiziaria; 
                  f)  la   relazione   sull'andamento   dei   settori
          amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione; 
                  g) l'analisi ragionata sulle modalita' di  utilizzo
          dei magistrati onorari; 
                  h) la relazione sullo  stato  di  informatizzazione
          dell'ufficio,  previa  consultazione  del   magistrato   di
          riferimento  per  l'informatica  e,   per   la   Corte   di
          cassazione, anche del direttore del centro  elettronico  di
          elaborazione dati; 
                  i)  l'indicazione   schematica   delle   variazioni
          rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi. 
                2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio
          direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base
          di modelli standard, stabiliti con delibera  del  Consiglio
          superiore  della  magistratura,  e  contengono  soltanto  i
          rilievi  critici  in  ordine  all'analisi  dei   dati,   al
          contenuto  delle  proposte  e  alle  scelte   organizzative
          adottate. 
                2.5.  Le  tabelle  e  le  variazioni   si   intendono
          approvati se il Consiglio superiore della magistratura  non
          si esprime in maniera contraria entro novanta giorni  dalla
          data di invio per via telematica del parere  del  consiglio
          giudiziario o del Consiglio direttivo. Se  sono  presentate
          osservazioni da parte  dei  magistrati  dell'ufficio  o  il
          parere del consiglio giudiziario o del Consiglio  direttivo
          e' stato assunto  a  maggioranza,  il  Consiglio  superiore
          delibera sulla proposta nel termine di centottanta  giorni.
          I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della  Corte
          di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici
          giudicanti entro il termine massimo di  centottanta  giorni
          antecedenti  l'inizio  del  quadriennio,  ed  esprimono  il
          relativo parere entro i successivi novanta giorni. 
                2-bis.  Possono  svolgere  le  funzioni  di   giudice
          incaricato dei provvedimenti previsti  per  la  fase  delle
          indagini  preliminari  nonche'  di   giudice   dell'udienza
          preliminare solamente i magistrati  che  hanno  svolto  per
          almeno due anni funzioni di giudice  del  dibattimento.  Le
          funzioni   di   giudice   dell'udienza   preliminare   sono
          equiparate a quelle di giudice del dibattimento. 
                2-ter.  Il  giudice  incaricato   dei   provvedimenti
          previsti per la fase delle indagini preliminari nonche'  il
          giudice dell'udienza  preliminare  non  possono  esercitare
          tali funzioni oltre  il  periodo  stabilito  dal  Consiglio
          superiore della magistratura ai sensi dell'art.  19,  comma
          1, del  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  e
          successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine
          essi abbiano in corso il compimento di un  atto  del  quale
          sono  stati  richiesti,  l'esercizio  delle   funzioni   e'
          prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino  al
          compimento dell'attivita' medesima. 
                2-quater. 
                2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis e  2-ter
          possono essere derogate per  imprescindibili  e  prevalenti
          esigenze di servizio. Si applicano, anche in  questo  caso,
          le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
                2-sexies.  Presso  il  tribunale  del  capoluogo  del
          distretto e presso la  corte  di  appello,  sono  istituite
          sezioni ovvero individuati  collegi  che  trattano  in  via
          esclusiva i procedimenti previsti  dal  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  Presso  il
          tribunale  circondariale  di   Trapani   e   il   tribunale
          circondariale di Santa Maria Capua  Vetere  sono  istituiti
          sezioni o collegi specializzati in  materia  di  misure  di
          prevenzione.  A  tali  collegi  o  sezioni,  ai  quali   e'
          garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze
          di organico, e' assegnato un numero di magistrati  rispetto
          all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale
          che sara' stabilita con delibera  del  Consiglio  superiore
          della  magistratura  e  comunque  non   inferiore   a   tre
          componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i  magistrati
          componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia
          di misure di  prevenzione  dovranno  svolgere  anche  altre
          funzioni, il carico di lavoro nelle  altre  materie  dovra'
          essere proporzionalmente ridotto  nella  misura  che  sara'
          stabilita  con  delibera  del  Consiglio  superiore   della
          magistratura. Il presidente del tribunale o della corte  di
          appello  assicura  che  il  collegio  o  la   sezione   sia
          prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica
          esperienza nella materia della prevenzione o dei  reati  di
          criminalita' organizzata, o  che  abbiano  svolto  funzioni
          civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria
          integrazione delle competenze. 
                3. (abrogato). 
                3-bis.  Al  fine  di  assicurare  un  piu'   adeguato
          funzionamento degli uffici  giudiziari  sono  istituite  le
          tabelle  infradistrettuali  degli   uffici   requirenti   e
          giudicanti  che  ricomprendono  tutti  i   magistrati,   ad
          eccezione dei capi degli uffici. 
                3-ter.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura
          individua  gli  uffici  giudiziari  che   rientrano   nella
          medesima  tabella  infradistrettuale  e  ne  da'  immediata
          comunicazione al Ministro di  grazia  e  giustizia  per  la
          emanazione del relativo decreto. 
                3-quater.    L'individuazione    delle    sedi     da
          ricomprendere nella medesima tabella  infradistrettuale  e'
          operata sulla base dei seguenti criteri: 
                  a) l'organico complessivo degli  uffici  ricompresi
          non deve essere inferiore  alle  quindici  unita'  per  gli
          uffici giudicanti; 
                  b) le  tabelle  infradistrettuali  dovranno  essere
          formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli  uffici
          con organico fino ad otto unita' se  giudicanti  e  fino  a
          quattro unita' se requirenti; 
                  c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici  si
          deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
          dei magistrati; 
                  d)  si  deve  tener  conto  delle   caratteristiche
          geomorfologiche dei luoghi e  dei  collegamenti  viari,  in
          modo da determinare il minor onere per l'erario. (22) 
                3-quinquies.  Il  magistrato  puo'  essere  assegnato
          anche a piu'  uffici  aventi  la  medesima  attribuzione  o
          competenza, ma la sede  di  servizio  principale,  ad  ogni
          effetto  giuridico  ed  economico,  e'  l'ufficio  del  cui
          organico   il   magistrato   fa   parte.    La    supplenza
          infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di
          durata inferiore a sette giorni. 
                3-sexies. Per la  formazione  ed  approvazione  delle
          tabelle di cui al comma 3-bis, si  osservano  le  procedure
          previste dai commi da 1-bis a 2.5.».